Il numero di visite fiscali che un lavoratore può ricevere per ogni certificato di malattia non è soggetto ad alcun limite: la normativa vigente non prevede restrizioni formali al conteggio di questi controlli domiciliari durante l’intero periodo di assenza dal lavoro per motivi di salute. Questa facoltà consente sia all’INPS, sia al datore di lavoro, di richiedere e disporre visite mediche di controllo anche in maniera ripetuta, eventualmente anche più volte nella stessa giornata, senza vincoli numerici specifici.
Regole e prassi sulle visite fiscali
L’assenza per malattia comporta due fondamentali obblighi per il lavoratore: rispettare rigorosamente le fasce di reperibilità previste nei protocolli INPS – che variano tra dipendenti pubblici e privati – e non svolgere alcuna attività che possa ritardare o pregiudicare la guarigione. Dentro questo quadro normativo, le visite fiscali costituiscono lo strumento di verifica più importante per tutelare sia l’ente previdenziale, sia il datore di lavoro, da assenze ingiustificate o simulate.
Fino a qualche anno fa vigeva una prassi restrittiva, specialmente per i dipendenti pubblici, secondo cui la visita di controllo si effettuava solo una volta nell’arco della malattia. Oggi, grazie alle più recenti riforme – in particolare il Polo Unico INPS, operativo dal 2017 – questa regola è stata superata. Ora la normativa stabilisce che la visita medica di controllo può essere disposta senza limiti, sia d’ufficio che su richiesta dell’azienda, con possibilità di reiterazione, anche quotidiana, e perfino più volte nell’arco delle medesime 24 ore. Questo quadro è stato confermato anche dalla giurisprudenza più recente, ad esempio dalla Corte d’Appello di Palermo, che ha considerato regolari anche controlli reiterati nello stesso periodo di malattia.
Come funziona la procedura
Il dattore di lavoro o l’INPS possono richiedere la visita fiscale ricorrendo al servizio online dedicato (Richiesta Visite Mediche di Controllo – Polo Unico VMC) inserendo i dati necessari e l’indirizzo indicato nel certificato medico fornito dal lavoratore. In fase di richiesta è possibile segnalare giorni e orari preferiti per la visita, ma la scelta effettiva resta discrezionale e sarà gestita dall’ente erogatore. L’obiettivo resta sempre uno: accertare la presenza del dipendente e lo stato reale di salute.
La visita fiscale si effettua entro le fasce di reperibilità prescritte dalla disciplina vigente, di norma:
- per i dipendenti pubblici: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, anche nei giorni non lavorativi e festivi;
- per i dipendenti privati: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, anch’essi inclusi i festivi.
Il lavoratore ha l’obbligo di garantire la sua presenza al domicilio indicato in queste fasce: l’assenza ingiustificata può portare a sanzioni, perdita dell’indennità di malattia e, nei casi più gravi, provvedimenti disciplinari.
Ripetibilità delle visite
Dal punto di vista operativo, le visite fiscali possono essere programmate in qualsiasi momento della malattia, sin dal primo giorno e anche in prossimità di weekend o festività. L’invio ripetuto del medico fiscale non è considerato un abuso, né dalla prassi amministrativa, né dalla giurisprudenza. Se la prognosi si prolunga oppure subentra una ricaduta, la visita può essere nuovamente richiesta nel nuovo periodo di malattia.
Le verifiche multiple sono particolarmente frequenti quando il periodo di assenza coincide con ponti, festività o periodi strategicamente “sensibili”, allo scopo di prevenire eventuali abusi. Può capitare che dopo la prima visita, in caso di prognosi allungata o nuovo certificato per aggravamento o ricaduta, l’INPS disponga un ulteriore controllo sullo stesso lavoratore, anche a breve distanza dal controllo precedente.
Diritti e doveri del lavoratore durante la malattia
Durante tutto il periodo coperto da certificato, il lavoratore deve:
- essere sempre reperibile all’indirizzo comunicato nei giorni e orari previsti;
- non svolgere attività incompatibili con il proprio stato di salute;
- evitare comportamenti che possano mettere in dubbio la genuinità della malattia.
È importante sottolineare che il lavoratore può anche ricevere un controllo al termine della prognosi, se rientra dopo l’emissione di proroghe o ulteriori certificati medici. L’inadempienza rispetto alle visite fiscali viene generalmente punita con provvedimenti che possono andare dalla decurtazione della retribuzione giornaliera alla contestazione disciplinare, fino a conseguenze più gravi in casi di reiterazione o dolo.
In definitiva, il sistema riformato ha eliminato ogni rigidità precedente: non esistono limiti di legge al numero delle visite fiscali per ciascun periodo di malattia e ogni nuovo certificato può motivare nuove verifiche. La ratio di questa disciplina è garantire l’integrità del sistema di indennità di malattia, prevenendo comportamenti opportunistici sia nei settori privati sia nella pubblica amministrazione.